La Corte costituzionale ha escluso che per la Procura di Roma e per il Tribunale dei Ministri sussistesse un obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, per il reato di false dichiarazioni in relazione alla vicenda dell’arresto e della successiva liberazione del Generale libico Almasri.
È quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza numero 190, depositata oggi, con la quale é stato solo parzialmente accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati.
La Corte Costituzionale ha escluso una lesione delle prerogative della Camera in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Bartolozzi per le dichiarazioni ritenute asseritamente false da lei rese al Tribunale dei Ministri nel corso di un’audizione svoltasi il 31 marzo 2025.
Non è stata infatti condivisa la tesi della Camera, secondo cui l’obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere sancito dall’articolo 96 della Costituzione per i reati attribuiti a un Ministro nell’esercizio delle sue funzioni si estenderebbe anche ai reati compiuti da un terzo e semplicemente connessi a quelli ministeriali, come, in ipotesi, dichiarazioni false rese allo scopo di occultare la responsabilità di un Ministro.
La Consulta ha sottolineato che la specialità della disciplina dei reati ministeriali, con la connessa garanzia dell’autorizzazione a procedere a tutela dell’azione di Governo, esclude un’interpretazione estensiva della disciplina dell’autorizzazione stessa.

Eventuali esigenze di riservatezza istituzionale su circostanze apprese da persone interrogate dal Tribunale che non rivestano funzioni ministeriali possono essere tutelate, ove ne ricorrano le condizioni di legge, attraverso lo strumento dell’opposizione del segreto di Stato.





