L’Aula di Montecitorio nel pomeriggio ha approvato gli articoli che introducono un giro di vite sulle cosiddette ‘porte girevoli’. Le modifiche rientrano nell’intesa raggiunta tra maggioranza e governo sugli emendamenti alla riforma Cartabia. Nello specifico, viene introdotto il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è attualmente consentito. Il divieto vale sia per le cariche elettive nazionali e locali che per gli incarichi di governo nazionali o locali. Dunque, c’é l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico, mentre oggi – almeno in alcuni casi – c’è il cumulo fra indennità e stipendio. Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo (con un mandato però di almeno un anno) non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati in competizioni elettorali ma non eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano. Inoltre non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). I magistrati che hanno svolto ruoli apicali (ad esempio capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali nei ministeri), dopo un mandato di almeno un anno, dovranno restare per un anno fuori ruolo ed una volta rientrati, per tre anni non potranno ricoprire incarichi direttivi.


