Il plenum del Csm ha approvato, con sei astensioni, la delibera che introduce i test psicoattitudinali per i magistrati decisi dal governo col decreto legislativo 44 del 2024.
Si sono astenuti i laici di centrodestra Bertolini, Eccher e Bianchini il laico in quota Pd, Romboli, e i togati Miele e Mirenda. 
La misura sarà preceduta da una fase di sperimentazione: una commissione di docenti, si legge nella delibera della sesta commissione approvata dal plenum, predisporrà le prove che dovranno poi essere approvate dal Consiglio. I test entreranno anche nella prova orale del prossimo concorso.
La valutazione riguarderà cinque aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa. La disciplina, frutto del lavoro di esperti, sarà applicata a regime nel 2028.
Le condizioni di inidoneità per ciascuna delle aree a cui si ritiene debbano ricondursi i requisiti psicoattitudinali degli aspiranti magistrati ricorrono quando si riscontra una “grave carenza” relativa alle “specifiche aree psico-attitudinali” e alle “capacità e caratteristiche a esse riconducibili”, rileva il Csm , “e che può tradursi in comportamenti non funzionali a un adeguato esercizio della funzione giudiziaria e costituisce, pertanto, un elemento rilevante ai fini della valutazione dell’inidoneità, da approfondire e verificare nell’ambito del colloquio”.
Per quanto riguarda l’area cognitiva, i requisiti indicati sono quelli inerenti il ”ragionamento analitico”, il “pensiero critico-inferenziale”, la “presa di decisione” e il “problem solving”, mentre sul fronte di quella emotiva, il Csm pone in rilievo l’ “equilibrio emotivo”, la “gestione dello stress” e l'”autocontrollo”.
Nel documento approvato si parla anche di “area relazionale”, con i requisiti della “comprensione empatica”, della “capacità di ascolto e comunicazione efficace” e della “collaborazione e lavoro di squadra”.
All’area etico-valoriale vengono invece ricondotti i requisiti psicoattitudinali dell'”equità” e dell’ “autonomia di giudizio”.
Infine, l’area organizzativa, per la quale viene individuata come “condizione di inidoneita’” la “grave carenza nella capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del tempo”



