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Giustizia si cambia ecco come…poi tocca al Csm

Giustizia si cambia. Diverse le modifiche procedurali e le nuove garanzie introdotte: dalla prescrizione all’appello, dalle indagini preliminari alle misure alternative.Giustizia si cambia ecco come...poi tocca al Csm

A via Arenula si sta completando anche l’elaborazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura. Prevede in particolare una modifica del sistema elettorale dei componenti togati per ostacolare il consolidarsi di degenerazioni correntizie ed il rinnovo parziale del Csm ogni due anni. Si valuta anche l’istituzione di un’Alta Corte della magistratura per i procedimenti disciplinari, i contenziosi ed i conflitti di giurisdizione.

Questi, nel dettaglio, i punti principali della riforma del processo penale elaborata dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con gli emendamenti approvati all’unanimità dal Consiglio dei Ministri e che il Governo presenterà al ddl Bonafede già da tempo al vaglio del Parlamento:Giustizia si cambia ecco come...poi tocca al Csm

AZIONE PENALE

L’azione penale non sarà più a totale discrezione delle procure e il principio della obbligatorietà troverà un ‘correttivo’ nelle indicazioni che verranno dal parlamento che stabilirà le priorità sulle quale concentrarsi . Ogni anno il guardasigilli nella sua relazione sullo stato della giustizia darà delle ‘coordinate’ sotto forma di atto di indirizzo.

PRESCRIZIONE

Resta bloccata dopo la sentenza di primo grado, ma dal momento in cui parte il processo d’appello vengano introdotti dei termini massimi temporali dopo i quali il reato viene dichiarato «improcedibile». Gli imputati che vogliono ottenere una sentenza definitiva, possono comunque rinunciare all’«improcedibilità». Per il secondo grado di giudizio, non si potrà perseguire il reato per più di tre anni. Il limite di durata scende a un anno quando il processo passa nelle mani della Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).

INDAGINI PRELIMINARI

Si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento.

CRITERI DI PRIORITÀ

Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

EFFETTI ISCRIZIONE NOTIZIA REATO

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

UDIENZA PRELIMINARE

Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

APPELLO

Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

CASSAZIONE

Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.Giustizia si cambia ecco come...poi tocca al Csm

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

QUERELA

Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

PENA PECUNIARIA

Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato e a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.

SOSPENSIONE PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

DIGITALIZZAZIONE

Si delega il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo.

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE CONTRAVVENZIONI

Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa.Giustizia si cambia ecco come...poi tocca al CsmFonti: Italpress,  Agi,  AdnKronos

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Gianfranco D'Anna
Gianfranco D'Anna
Fondatore e Direttore di zerozeronews.it Editorialista di Italpress. Già Condirettore dei Giornali Radio Rai, Capo Redattore Esteri e inviato di guerra al Tg2, inviato antimafia per Tg1 e Rai Palermo al maxiprocesso a cosa nostra. Ha fatto parte delle redazioni di “Viaggio attorno all’uomo” di Sergio Zavoli ed “Il Fatto” di Enzo Biagi. Vincitore nel 2007 del Premio Saint Vincent di giornalismo per il programma “Pianeta Dimenticato” di Radio1.
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