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Giustizia: tutta la riforma del Csm punto per punto

Toghe si cambia. Giustizia, tutta la riforma punto per punto del sistema elettorale e del funzionamento del Csm.

Stop delle nomine cosiddette ‘a pacchetto’ e stop al sistema delle ‘porte girevoli’. Questi gli elementi principali della riforma della Giustizia portata in Senato dalla Ministra Cartabia e approvata da Palazzo Madama.

Il Cdm approva riforma Csm e ordinamento giudiziario - gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia
Marta Cartabia

Il nuovo sistema elettorale del Csm è misto: binominale con quota proporzionale, con collegi binominali, che eleggono due Consiglieri l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cosiddetti  ‘migliori terzi’) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.

Composizione: 30 membri. Dieci laici e venti togati (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 2 magistrati di legittimità; 5 pm; 13 giudicanti).

Per l’elezione dei membri togati previsti: per i 2 posti legittimità, collegio unico binominale nazionale, sistema maggioritario. Tutti votano, con un solo voto a disposizione. Sono eletti i primi due più votati.Giustizia e Csm tutta la riforma punto per punto

Per i 5 Pubblici Ministeri: 2 collegi territoriali binominali, numericamente omogenei. Ogni collegio elegge i primi due (maggioritario). Totale 4. Per eleggere il quinto pubblico ministero, si individua il miglior terzo più votato con calcolo ponderato, cioè in percentuale al bacino elettorale. Il 5 posto è il miglior terzo sui due collegi

Per i 13 giudicanti, 8 seggi sono attribuiti con sistema maggioritario binominale (due per ogni collegio): Territorio diviso in 4 collegi territoriali omogenei. I primi due di ogni collegio vincono. Altri 5 seggi verranno eletti su base proporzionale, a livello nazionale.

Candidature: non sono previste le liste. Il sistema si basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale – anche nel suo distretto – (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato – se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.  Questo sistema introduce degli elementi di imprevedibilità su chi si collega a chi, su quanti voti prende ciascun candidato nei vari collegi binominali, quanti voti vengono scorporati, l’abbinamento per sorteggio delle Corti d’Appello che compongono i collegi, sicché si rende più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali. In sintesi, è un sistema elettorale misto – con aspetti proporzionali e maggioritari – che lascia la possibilità alle singole candidature individuali di emergere senza necessità di collegarsi a liste.

Stop alle nomine a pacchetto per gli incarichi direttivi e semidirettivi che saranno decisi in base all’ordine cronologico delle scoperture. Si valorizza molto la formazione, si prevedono corsi di formazione per tutti sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati.

Introduzione di regole procedimentali: (art.2 comma 1) pubblicità degli atti (sul sito intranet del Csm, nel rispetto dei dati sensibili) e richiamo ai principi della legge 241/90, trasparenza etc.; definizione dei procedimenti, per l’assegnazione degli incarichi direttivi, in base all’ordine temporale di vacanza, salvo deroghe per gravi e giustificati motivi e ad eccezione dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione, di carattere prioritario. Scopo: impedire ‘le nomine a pacchetto’; selezione di una rosa di candidati sulla base dei curriculum, seguita da una audizione obbligatoria dei candidati selezionati; diritto di voto unitario per la componente dell’avvocatura nei consigli giudiziari solo se a monte c’è una segnalazione sul magistrato in valutazione (sia positiva che negativa) e, in ogni caso, con possibilità per i componenti dell’avvocatura di sollecitare una delibera del consiglio dell’ordine; obbligo di partecipazione a specifici corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, della durata minima di tre settimane anche non consecutive, quale requisito per l’ammissione alla procedura funzionale all’acquisizione di competenze organizzative; individuazione di un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. Valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.Giustizia e Csm tutta la riforma punto per punto

Porte girevoli. Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Questo divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo dell’indennità con  lo stipendio del magistrato). Si introducono divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio.

Eleggibilità e limiti territoriali: Per cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore regionale e sottosegretario, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non ci si può  candidare se si presta o si è prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

Aspettativa: all’atto dell’accettazione della candidatura i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. Divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l’indennità prevista per la carica (si sceglie).

Fine mandato.  Per il ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari, si distinguono tre ipotesi: cariche elettive; incarichi di governo (con un mandato di almeno un anno); candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri.

Cariche elettive. I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Candidati non eletti. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la Cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni.

Magistrati con incarichi apicali. Dopo un mandato di almeno un anno, restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.Giustizia e Csm tutta la riforma punto per punto

Funzionamento Csm

Composizione delle Commissioni: proposta del Comitato di Presidenza e approvazione del plenum della formazione delle commissioni previste dalla legge.

Sezione disciplinare: introduzione dell’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V – quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità.

Segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di segreteria e ufficio studi di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati.

Il segretario generale del CSM oggi lo sceglie il plenum. Si prevede che questa figura sia individuata dal comitato di presidenza (Primo Presidente di Cassazione, Procuratore generale, vicepresidente CSM): il comitato di presidenza individua e poi il plenum approva (Si sposta su un organo tecnico una scelta delicata, per sottrarla alla logica di accordi tra correnti

Valutazioni di professionalità (art. 3). Voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c’è un deliberato del consiglio dell’ordine (il consiglio dell’ordine deve deliberare una sua opinione su quel magistrato: se gli avvocati vogliono dare il loro voto, deve esserci a monte un deliberato del consiglio dell’ordine. Si tratta di un criterio di delega). Collocamento fuori ruolo (art. 4 bis). Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200), si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo. Fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. No al fuori ruolo se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza. Deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro. Limite massimo abbassato a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo.

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Uno dei precedenti concorsi per l’accesso alla Magistratura

Accesso in magistratura accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo Pnrr; previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.

Passaggi di funzione. Un solo passaggio di funzione tra requirente e giudicante penale entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede; limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione.

Fascicolo personale esiste già il fascicolo di ogni magistrato, previsto nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, art. 11 e già previsto nella circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successivi aggiornamenti. Si prevede di aggiornarlo con tutti i dati rilevanti raccolti anno per anno.

Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settima valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario – e poi al Csm – provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già prevista attualmente l’esistenza di segnalazioni in caso di ‘significative anomalie’.

Ora si prevede l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni, in corrispondenza delle valutazioni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte. Il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito. Si propone di aggiornare il fascicolo in modo costante, seguendo anche l’iter dei vari provvedimenti. Si conserva, come già previsto nella circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 del Csm sui ‘Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati’ – l’inserimento tra gli indicatori anche quello della ‘sussistenza dei caratteri di grave anomalia’. Dunque, una fotografia complessiva del lavoro svolto, non un giudizio sui singoli provvedimenti.Giustizia e Csm tutta la riforma punto per punto

 

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Gianfranco D'Anna
Gianfranco D'Anna
Fondatore e Direttore di zerozeronews.it Editorialista di Italpress. Già Condirettore dei Giornali Radio Rai, Capo Redattore Esteri e inviato di guerra al Tg2, inviato antimafia per Tg1 e Rai Palermo al maxiprocesso a cosa nostra. Ha fatto parte delle redazioni di “Viaggio attorno all’uomo” di Sergio Zavoli ed “Il Fatto” di Enzo Biagi. Vincitore nel 2007 del Premio Saint Vincent di giornalismo per il programma “Pianeta Dimenticato” di Radio1.
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