Dopo i magistrati esponenti del Csm Loredana Micciché e Paola Braggion l’Avvocato Enrico Sanseverino ed il costituzionalista Giuseppe Lauricella nel dibattito sulle riforme più urgenti ed essenziali per scongiurare lo tsunami che sta per abbattersi sulla Giustizia interviene il penalista Caroleo Grimaldi
by Francesco Caroleo Grimaldi *
L’attuale emergenza ha creato situazioni impreviste e imprevedibili, che ha coinvolto il mondo giudiziario in misura assai significativa.
Purtroppo, a quel che è dato vedere, le conseguenze potrebbero essere quantomai pesanti.
La sostanziale chiusura, ovvero inaccessibilità, delle cancellerie e delle segreterie dei vari uffici giudiziari ha reso pressoché impossibile qualsiasi attività, sia sul fronte della quotidianità di rapporti, di assunzione di informazioni e di estrazione delle copie degli atti, sia su quello più generale e più determinante della vera e propria amministrazione della giustizia.
Basti dire che, sul fronte penale le date di rinvio della gran parte delle udienze, che ricadevano nel periodo di sospensione, a tutt’oggi non sono state comunicate e, quando lo saranno, inevitabilmente causeranno un intasamento di impegni processuali difficile da gestire, specie se non si può disporre di uno studio organizzato.
Il ricorso alla prescrizione sarà pressoché scontato per centinaia di processi, che non potranno essere fissati in tempi utili ad evitarla.
In specie, sarà oltremodo difficile celebrare i processi più rilevanti, con molti imputati e con istruttorie dibattimentali complesse.
In questi casi, inoltre, oltre al rischio epidemico, si dovrà scontare la oggettiva inattuabilità di qualsivoglia soluzione telematica, che oltre ad essere difficilmente utilizzabili andrebbe a mortificare i principi cardine della oralità e del contraddittorio, profili basilari del processo penale.
In effetti, il libero convincimento, ai fini del giudizio di responsabilità, non può che formarsi attraverso l’assunzione diretta delle prove a carico e discarico dell’imputato: condizione, cui non si può derogare, e che non può certamente essere affrontata con strumenti da remoto.
Tuttavia sarebbe errato pensare che l’innovazione tecnologica tout court – a maggior ragione in questo particolare momento emergenziale – sia totalmente un fuor d’opera nel procedimento penale: infatti – e a prescindere dal contesto segnato dal virus – ben potrebbero e dovrebbero essere disciplinati e disposti sistemi telematici per il deposito di atti, documenti o relazioni, così come per l’estrazione delle copie degli atti, sia in fase pre dibattimentale, che processuale (che tutt’ora necessitano di essere depositati materialmente nelle relative sedi: cancellerie, segreterie, uffici).
In tal senso, si otterrebbe una significativa decongestione degli uffici giudiziari (nei quali il sovrannumero degli utenti crea, da tempo, enormi disagi) ed anche una rilevante diminuzione dei tempi di attesa (si pensi al mero deposito di una lista testimoni, di una relazione ovvero ad un mero controllo circa la fissazione della data udienza; attività che, il più delle volte, comporta il dover attendere in fila anche per ore).
Inoltre, sempre su tale versante, sarebbe auspicabile una definizione maggiormente marcata delle competenze dei vari uffici giudiziari, per evitare la sempre più diffusa e odiosa pratica del “rimbalzo” da un ufficio a un altro.
Soluzioni a cui ricorrere:
in primo luogo il ricorso all’istituto del 131 bis c.p., il quale prevede una speciale causa di non punibilità per i fatti che comportano un’offesa particolarmente lieve, ampliandone la sfera di applicazione e cercando di determinarne il perimetro di applicabilità il più chiaramente possibile.
Ampliare la sfera dei reati procedibili a querela, anche e soprattutto per garantire l’effettività all’esercizio dell’azione penale.
Depenalizzare molte ipotesi di reato, la cui rilevanza sociale appare quanto mai sottile.
Snellire le istruttorie dibattimentali, attraverso il ricorso – sull’accordo delle parti – del deposito degli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari.
Penso in particolare alle informative di P.G., dove il pubblico ufficiale, che le ha redatte, le ripete pedissequamente in sede di esame, impegnando a volte intere udienze di trattazione: si potrebbe limitare il tutto al contro esame del teste, su quanto già riportato nei verbali e nelle relazioni. 
Scadenzare, anche nelle ore pomeridiane, lo svolgimento delle udienze, con rotazione dei cancellieri e dei trascrittori, oltre che dei Giudici e dei P.M.: in tal senso occorrerebbe immettere a concorso un numero elevato di candidati Magistrati.
Pertanto, è auspicabile una forte iniziativa legislativa.
In effetti, anche sulla annosa questione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a seguito del mutamento del Giudice, nelle more del processo, dopo un susseguirsi di orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite penali hanno fatto chiarezza, esprimendo il principio di diritto secondo cui, a seguito del mutamento del Giudice, la riassunzione delle prove già formate in corso di giudizio debba essere limitata solo con riferimento a specifiche circostanze, non esaminate a suo tempo: tale principio muove, per l’appunto, dall’ esigenza di snellire il processo penale.
Segnatamente, l’attuale periodo emergenziale, il quale nostro malgrado sta evidenziando ed esacerbando le vetuste criticità che caratterizzano il mondo giudiziario (ed, in particolar modo, il settore penale), potrebbe dar moto ad un meccanismo virtuoso, teso al rinnovamento ed allo snellimento del processo penale, quanto mai auspicabile e necessario, ma sempre e comunque nel rispetto dei principi e delle garanzie dell’Ordinamento.
