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Tsunami Giustizia riforme essenziali: Michele Vietti

Dopo i magistrati esponenti del Csm Loredana Micciché Paola Braggion i penalisti Enrico Sanseverino e Francesco Caroleo Grimaldi il costituzionalista Giuseppe Lauricella il Senatore Piero Grasso il Presidente della Corte d’Appello di Palermo Matteo Frasca il Sostituto Procuratore della Dna Teresa Principato e l’ex Ministro Anna Finocchiaro nel dibattito sulle riforme più urgenti ed essenziali per scongiurare lo tsunami che sta per abbattersi sulla Giustizia interviene Michele Vietti già Vice Presidente del CsmTsunami Giustizia riforme essenziali Michele Vietti

by Michele Vietti*

La drammatica situazione determinata dalla diffusione dell’epidemia da covid-19 può e deve essere l’occasione per ripensare il Sistema Giustizia, che già prima della pandemia versava in condizioni a dir poco critiche.

Sono essenziali riforme che snelliscano il processo, riducendone la durata,  ovviamente nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

All’Università si insegna che quello dell’oralità (sancito dall’art. 180 c.p.c.) è un principio cardine del processo civile, ma chiunque frequenti le aule giudiziarie sa che è valido (paradossalmente!) solo sulla carta.

Forse è ora di prenderne atto.

La clausura forzata conseguente al diffondersi della pandemia ha offerto l’occasione per alcune riflessioni: la chiusura di studi professionali ed aule di tribunale ci ha costretti a ricorrere in modo più sistematico a strumenti informatici di cui già disponevamo e di cui abbiamo modo di constatare la funzionalità e l’efficacia.Tsunami Giustizia riforme essenziali Michele Vietti

Occorre però sfruttare l’occasione per intervenire anche sulla disciplina processuale e favorire un ricorso più generalizzato a questi strumenti.

In primo luogo, molte delle udienze attualmente previste dal codice di procedura civile si riducono di fatto ad un semplice richiamo a difese scritte svolte negli atti depositati in precedenza, per cui potrebbero tranquillamente essere soppresse.

Mi riferisco, ad esempio, all’udienza in cui il Giudice dovrebbe pronunciarsi sulle istanze istruttorie  (dico dovrebbe perché per lo più si ricorre  alla «riserva» di decisione).

A ben vedere il codice di procedura civile non prevede la fissazione di un’udienza apposita per la decisione sulle istanze istruttorie: l’art. 183 c.p.c. – che disciplina lo svolgimento dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa – prevede, al settimo comma, che all’esito del deposito delle memorie di cui al comma precedente, «il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti»; nell’immediatezza dell’entrata in vigore del nuovo testo della norma in esame, alcuni Giudici, a mio avviso correttamente, assumevano la causa a «riserva» contestualmente all’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie: la pronuncia sulle istanze istruttorie interveniva dopo la scadenza dell’ultimo termine.Tsunami Giustizia riforme essenziali Michele Vietti

Successivamente si è invece diffusa la prassi di fissare un’udienza ulteriore in cui, nella quasi totalità dei casi, i difensori non fanno altro che richiamare le istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.., con l’aggiunta di eventuali repliche all’ultima memoria di controparte, repliche spesso ultronee e sovrabbondanti, dettate più dall’esigenza di «avere l’ultima parola» che non da una effettiva utilità.

Lo stesso vale per l’udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., in cui i difensori si limitano a richiamare le conclusioni già svolte negli scritti difensivi o quelle redatte su foglio a parte depositato prima dell’udienza o all’udienza stessa.

Anche l’udienza per il giuramento del C.T.U. ex art. 193 c.p.c. potrebbe essere sostituita da una sequenza di provvedimenti e note scritte: il Giudice dispone CTU con ordinanza, con cui nomina il Consulente e formula il quesito e assegna: (i) un termine al C.T.U. per depositare la dichiarazione di accettazione dell’incarico, contenente il giuramento di rito, la data proposta per l’inizio delle operazioni peritali, i termini di svolgimento delle operazioni e la richiesta di fondo spese e (ii) un successivo termine ai difensori per la nomina dei CC.TT.PP. e la formulazione di eventuali osservazioni sul quesito. All’esito, il Giudice pronuncia una nuova ordinanza, con cui assegna il quesito definitivo e i termini per lo svolgimento delle attività peritali, fissa l’inizio delle operazioni e liquida il fondo spese a favore del Consulente.

La sostituzione delle udienze sin qui esaminate con la trattazione scritta consentirebbe un evidente risparmio di tempo, considerato che, in non pochi Tribunali, i rinvii vanno anche da un anno all’altro, con buona pace del principio di ragionevole durata del processo.Tsunami Giustizia riforme essenziali Michele Vietti

Per le udienze in cui è opportuno che vi sia un confronto immediato fra difensori e Giudice (ad esempio le udienze di discussione nei procedimenti cautelari, le udienze di prima comparizione in cui si discutono istanze quali la concessione della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo o la richiesta di emissione di ordinanze ai sensi degli artt. 186 bis e ss. c.p.c., etc.), può essere efficacemente utilizzato il collegamento “da remoto”, che consente la verifica dell’identità dei partecipanti e la discussione orale, disponendo che la parte di cui sia richiesta la presenza si colleghi dallo stesso luogo in cui si trova il suo difensore.

L’utilizzo di questa modalità comporterebbe, però, un ripensamento del principio secondo cui “L’udienza in cui  si  discute  la  causa  è pubblica  a  pena  di nullità” sancito dall’art. 128 c.p.c., che peraltro esigerebbe comunque una rilettura ai sensi della sopravvenuta normativa sulla privacy.

Il collegamento da remoto potrebbe essere utilizzato anche per le udienze di escussione dei testimoni. In questo caso sarebbe, però, a mio avviso opportuno richiedere la presenza fisica del testimone nel luogo in cui si trova il Giudice, per evitare ingerenze esterne e garantire la genuinità delle dichiarazioni.

Tutto ciò se vogliamo mantenere l’attuale impianto del processo civile. Personalmente ritengo che si potrebbe metter mano ad una riforma più radicale, con l’applicazione del rito del lavoro a tutte le materie. Allora il principio di oralità tornerebbe ad avere un senso con un significativo risparmio di incombenze superflue.Tsunami Giustizia riforme essenziali Michele Vietti

In ogni caso, in questa fase transitoria di emergenza, sarebbe opportuno che gli accorgimenti adottati fossero gli stessi per tutti gli uffici giudiziari, senza spazio per la discrezionalità del singolo Giudice: viceversa in alcuni tribunali si sta facendo ricorso alla trattazione scritta, in altri al rinvio delle udienze all’autunno al fine di consentire la presenza fisica in Tribunale dei difensori, in altri ancora allo svolgimento dell’udienza da remoto.

Molte grandi aziende, con la consulenza di grandi studi legali, stanno in questo periodo ricorrendo al forum shopping fuori dall’Italia, in Paesi che, anziché rinviare gli affari a dopo le ferie giudiziarie (per lo più sconosciute altrove), garantiscono alla risposta giudiziaria tempi compatibili con le esigenze del mercato.

Tsunami Giustizia riforme essenziali Michele Vietti
Michele Vietti

*Avvocato e docente universitario. Già parlamentare e Sottosegretario alla Giustizia e alle Finanze, dal 2010 al 2014 è stato Vice Presidente del Csm

 

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Gianfranco D'Anna
Gianfranco D'Anna
Fondatore e Direttore di zerozeronews.it Editorialista di Italpress. Già Condirettore dei Giornali Radio Rai, Capo Redattore Esteri e inviato di guerra al Tg2, inviato antimafia per Tg1 e Rai Palermo al maxiprocesso a cosa nostra. Ha fatto parte delle redazioni di “Viaggio attorno all’uomo” di Sergio Zavoli ed “Il Fatto” di Enzo Biagi. Vincitore nel 2007 del Premio Saint Vincent di giornalismo per il programma “Pianeta Dimenticato” di Radio1.
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